Art. 53.
(Prescrizione della pena).

      1. In materia di prescrizione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la pena della multa si estingua decorso un tempo di cinque anni se non ne sia iniziata l'esecuzione;

          b) prevedere che le pene interdittive e prescrittive si estinguano decorso un tempo di cinque anni;

          c) prevedere che la pena detentiva ordinaria si estingua decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venticinque anni e non inferiore a cinque anni;

          d) prevedere che le pene di massima durata non si prescrivano;

          e) prevedere che, in caso di concorso di reati, si abbia riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene siano state inflitte con la medesima sentenza;

          f) prevedere che il tempo di estinzione della pena prescrittiva, interdittiva e detentiva sia computato dal giorno in cui diventi eseguibile.